Il tipo di firma da apporre su un contratto (redatto come documento informatico) è ben definito nell’art. 21, comma 2-bis del CAD, che identifica due gruppi di scritture private (non si considerano quelle con sottoscrizione autentica):
-scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile: obbligo - a pena di nullità - di firma elettronica qualificata o firma digitale. Cioè: per queste scritture private NON è prevista la firma elettronica avanzata o una firma elettronica senza identificazione univoca del firmatario;Un dubbio per il punto (B) potrebbe quindi essere: i contratti bancari o di investimento rientrano, o no, in questi ultimi “atti specialmente indicati dalla legge” di cui all’art. 1350, n° 13, c.c.?
Nel Testo Unico Bancario (DLGS 385/1993 e ss.mm.ii), e come anche confermato dal provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, i contratti bancari si prevedono “redatti per iscritto” (a pena di nullità, TUB art. 117, comma 1)) e che “il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge” – cioè ricadono nel il caso (B).
Anche una polizza assicurativa, qualora redatta come documento informatico, ricade secondo il regolamento IVASS nel caso (B): “... la polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale...” (Reg. IVASS n° 8/2015, art. 13).
In altre parole: se il contratto bancario o la polizza sono proposti al cliente in forma di documento informatico, dovranno poi essere sottoscritti con firma elettronica avanzata, o qualificata o firma digitale.