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Differenze significative tra CAD e Reg. eIDas

Scritto da ov_admin | Sep 8, 2021 3:25:42 PM

Il Regolamento eIDAS, in quanto regolamento, condiziona in modo vincolante le varie legislazioni degli Stati Membri. Per quanto riguarda l’Italia, però, si presentano alcune diversità interpretative che possono avere un grande impatto nel caso delle Imprese.

Ad esempio, all’Art. 25 “Effetti giuridici delle firme elettroniche”, il Regolamento eIDAS prevede che “a una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”. Sembra quindi che qualsiasi tipo di firma elettronica possa andare bene dal punto di vista giuridico (come ad esempio in caso di contestazioni in un contratto).

Il punto critico è però quel “non possono essere negati”. Nella legislazione italiana, non si nega tale possibilità, ma si scinde in due il comportamento del giudice

Per la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o comunque ottenuta previa identificazione informatica del suo autore (secondo le Linee Guida AgID), la validità giuridica è assicurata – come previsto anche dal Reg. eIDAS.

In tutti gli altri casi, come ad esempio una firma “semplice”, in Italia ci si rimette alla volontà del giudice: “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio” (CAD , art. 20 comma 1-bis).

Inoltre, è espressamente prevista solo la firma elettronica qualificata o la firma digitale per la sottoscrizione di tutta una serie di documenti (le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del Codice Civile), pena la nullità dell’atto (CAD, art. 21, comma 2-bis).

Anche nel caso delle altre scritture private (quelle cioè di cui all'articolo 1350, numero 13), sono previste solo firme elettroniche avanzata, qualificata, digitale o “formate con le ulteriori modalità di cui all’art.20, comma 1-bis primo periodo” (cioè previa identificazione informatica del suo autore e secondo le Linee Guida AgID), pena la nullità dell’atto (CAD, art. 21, comma 2-bis).

In altre parole: se una impresa vuole essere sicura della valenza giuridica di un documento, deve usare un sistema di firma digitale o elettronica qualificata.