Gestire un centro estetico oggi non è più "solo" una questione di estetica. Tra tecnologie all'avanguardia e trattamenti sempre più avanzati, la linea tra estetica e medicina può sembrare sottile.
Come proteggere il tuo lavoro e la sicurezza dei tuoi clienti?
In questo post, facciamo chiarezza sugli obblighi informativi e su come un consenso informato ben scritto possa fare la differenza per il tuo business.
L'estetista non è un medico e la sua attività ha finalità estetiche, non terapeutiche (Legge 1/1990).
Per questo, l'estetista non è soggetta direttamente alla Legge 219/2017. Tuttavia, non è esente dall’obbligo di informare.
Anzi, la Corte di Cassazione è stata chiara: se un trattamento richiede di escludere patologie, il professionista del centro estetico non può fare l'anamnesi. Cosa puoi fare allora?
Devi raccogliere un’autocertificazione firmata dal cliente. Se emergono dubbi o patologie, il tuo compito è fermarti e far richiedere al cliente il parere di un medico.
Questo non è un limite, ma la prova della tua estrema professionalità.
Con macchinari sempre più sofisticati e trattamenti sempre più sofisticati, il consenso scritto diventa la tua assicurazione, non deve essere visto come "altra burocrazia".
Attenzione a non confondere il consenso con uno scudo protettivo contro la negligenza.
Il consenso informato, anche una volta firmato dal cliente, non è un esonero dalla responsabilità del professionista.
In caso di contestazioni, il documento serve a dimostrare che l'estetista ha agito con perizia.
Non può essere un modulo generico, deve rispettare alcune "regole".
Includere i dettagli di rischi, di complicanze specifiche per quel trattamento specifico a cui quella persona specifica sta per sottoporsi.
Deve fornire istruzioni specifiche di come deve prepararsi la persona che andrà a fare il trattamento e le attenzioni che dovrà prestare dopo per evitare complicanze.
Serve inoltre una prova di comprensione, la persona che vuole sottoporsi al trattamento è consapevole, ha capito davvero che cosa sta accettando?
Il caso del trucco semipermanente: Prendiamo l'esempio della dermopigmentazione. È un trattamento non immediatamente reversibile che usa pigmenti a base metallica possono interferire con una futura risonanza magnetica. Informare la clientela di questo dettaglio (DM 206/2015) ti eleva da esecutore di un trattamento a professionista esperto e affidabile.
Abbiamo fatto un focus approfondito sulla dermopigmentazione estetica Vs. medicale.
Un modulo generico non basta. Per ogni procedura (laser, pressoterapia, dermopigmentazione) dovresti avere un documento specifico che indichi:
Attenzione a non fare confusione: il consenso al trattamento dei dati (GDPR) serve a gestire i dati personali e i dati sensibili (salute), mentre il consenso informato estetico serve a spiegare il trattamento.
Il nostro consiglio: non usare una modulistica unica, tienili separati. È una buona prassi che trasmette ordine e rispetto per le normative europee.
E qui nasce un altro problema pratico che affligge i centri estetici: la gestione cartacea.
Fogli volanti, moduli stampati non aggiornati, archivi disordinati, firme illeggibili o dimenticate. La carta non solo ti fa perdere ore di tempo prezioso, ma ti espone a enormi rischi.
È qui che entra in gioco Confirmo.
La prima piattaforma che gestisce il consenso informato in digitale dall'informativa alla firma legalmente valida. L'unica che ti permette di verificare la reale comprensione del cliente che sta per firmare.
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